Indennità di adozione
            
            
                L'indennità di adozione sarà introdotta come nuova prestazione 
assicurativa a partire dal 1° gennaio 2023: Le persone esercitanti 
un'attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a 
quattro anni in vista dell'adozione hanno diritto a un congedo di 
adozione di due settimane. Se entrambi i genitori esercitano un'attività
 lucrativa, possono ripartirsi liberamente le due settimane di congedo. 
L'adozione del figlio del coniuge o del partner non darà diritto 
all'indennità. 
 Le richieste d'indennità di adozione devono essere consegnate alla Cassa federale di compensazione (CFC).
 
               
               
               
       
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                