L'obbligo contributivo termina al compimento del 64° anno di età (per le donne) e del 65° anno di età (per gli uomini). Qualora l'attività lucrativa venga proseguita, l'obbligo contributivo sussiste sia per il datore di lavoro che per il collaboratore fino al termine dell'attività lucrativa. 
 Deve tuttavia essere detratta un'esenzione per anzianità (CHF 1'400/al mese, risp. CHF 16'800/anno) dal reddito determinante. 
  
  
   Ulteriori dettagli sono disponibili qui: 
Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG 
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto 
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro 
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico 
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro 
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione 
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
              
 
       
               
               
               
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                